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La Federazione ha delineato - nel suo Statuto - un compito ben definito di sviluppo di conoscenze scientifiche e di divulgazione e dibattito per mezzo di periodiche Conferenze.<br /><br />

Indice

  • I - COSTITUZIONE, SCOPO
  • II – SOCI
  • III - ORGANI DELL’ASSOCIAZIONE
  • IV - FUNZIONI E CONVOCAZIONI DEGLI ORGANI DELLA FEDERAZIONE
  • V - MODIFICHE DELLO STATUTO, SCIOGLIMENTO
  • VI - DISPOSIZIONI FINALI

I - COSTITUZIONE, SCOPO
ART. 1 – Costituzione e scopo ASITA
Le Associazioni:

  • AIC (Associazione Italiana di Cartografia)
  • AIT (Associazione Italiana di Telerilevamento)
  • AM/FM/GIS (Automated Mapping/Facilities Management/Geographic Information System)
  • SIFET (Società Italiana di Topografia e Fotogrammetria)
    Costituiscono la Federazione delle Associazioni Scientifiche per le Informazioni Territoriali e Ambientali, con sede iniziale in Colorno (PR) presso GIS-FORM, Palazzo Ducale, Piazza Garibaldi, 23, denominata "ASITA".

La Federazione non ha fini commerciali, industriali, sindacali, politiche o di lucro, e si propone di:
- favorire lo scambio di conoscenze ed esperienze tra associazioni scientifiche sul trattamento delle informazioni geografiche, territoriali ed ambientali;
- organizzare le conferenze nazionali tra le suddette associazioni, da tenersi in luoghi, tempi e modalità da definirsi da parte del Consiglio Direttivo (CD), attraverso un Comitato Organizzativo Esecutivo.


II – SOCI
ART. 2 - Composizione
Sono soci della Federazione le Associazioni, che abbiano interesse a perseguire gli obiettivi statutari di cui all’art. 1 e i cui statuti siano congruenti con gli obiettivi suddetti. Potranno aderire alla Federazione, anche successivamente alla sua costituzione, altre Associazioni aventi i requisiti di cui all’art. 2 e la cui ammissione venga approvata dal Consiglio Direttivo


ART. 3 - Diritti e obblighi di Soci
I Soci sono tenuti:
- all’osservanza del presente Statuto e delle deliberazioni prese dagli organi sociali, comprese eventuali integrazioni della cassa sociale attraverso versamenti di quote straordinarie;
- al pagamento della quota sociale.
La qualifica di Socio si perde per recesso, per esclusione e per decadenza.
Il recesso sarà operante dopo la presa d’atto da parte del Consiglio Direttivo, e non esonera dal pagamento della quota associativa per l’anno corrente.
L’esclusione è deliberata dal Consiglio Direttivo per infrazioni a disposizioni statutarie e a deliberati assembleari, nonché per morosità per più di un anno.
La decadenza, dichiarata dal Consiglio Direttivo d’ufficio o su proposta di altri Soci, fa perdere la qualità di Socio alle Associazioni per le quali siano state avviate procedure di scioglimento o liquidazione o che modifichino i propri scopi sociali in termini incompatibili con l’Art. 1 del presente statuto.



III - ORGANI DELL’ASSOCIAZIONE
ART.4 - Organi della Federazione
Sono organi della Federazione:

  • Il Consiglio Direttivo (CD);
  • Il Presidente;
  • Il Comitato Scientifico (CS);
  • Il Collegio dei revisori dei conti (CRC).


ART. 5 - Cariche
Tutte le cariche della Federazione sono gratuite e di durata biennale.Il Consiglio Direttivo può deliberare il rimborso delle spese sostenute per ragioni del loro ufficio ai componenti degli organismi di cui all’art. 4.
A seguito dell’ammissione di un nuovo Socio, di cui all’art. 2, questi indicherà i suoi delegati nel CD (art. 6) e nel CS (art. 9), che entreranno subito a far parte dei rispettivi organismi. Le altre cariche sociali verranno rinnovate solo alla scadenza biennale prevista.


IV - FUNZIONI E CONVOCAZIONI DEGLI ORGANI DELLA FEDERAZIONE
ART. 6 - Il Consiglio Direttivo
Il Consiglio Direttivo (CD) è costituito da due delegati per ogni Associazione. Di norma, uno dei due delegati è il presidente dell’Associazione.
La delega è irrevocabile, salvo casi motivati (rinuncia, gravi impedimenti, reiterate assenze ingiustificate, ecc.), in cui l’Associazione può segnalare la sostituzione del suo delegato, eccezionalmente, anche nel corso del biennio.

6.2 Il CD è convocato dal Presidente dell' ASITA, di cui all'art. 7.
Nella convocazione, che deve essere inviata ai consiglieri (anche utilizzando strumenti informatici: fax, e-mail, …) con almeno 15 giorni di preavviso, sono indicati l’ordine del giorno, il luogo, il giorno e l’ora dell’adunanza.
Il CD può deliberare se risulta presente almeno la metà più uno dei suoi componenti.

6.3 Il CD ha tutti poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione. In particolare, esso ha il compito di:
- redigere e modificare il regolamento della Federazione;
- definire le quote associative;
- predisporre e approvare i bilanci preventivo e consuntivo;
- amministrare il patrimonio sociale ed il fondo di gestione, autorizzando le spese;
- procedere alla nomina del Collegio dei Revisori;
- deliberare in merito alle proposte del CS;
- esaminare e dare eventuale esecuzione alle proposte delle possibili Commissioni o Comitati.

6.4 Il CD si riunisce in seduta ordinaria almeno ogni sei mesi. A ciascun consigliere spetta un voto e le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti, salvo nei casi contemplati agli art. 17. In caso di parità, il voto del Presidente è dirimente. Nelle nomine o, in ogni caso, su richiesta anche di uno solo dei consiglieri, i voti vengono espressi in forma segreta.
Il CD nomina nel suo interno un Presidente (art. 7), un Vicepresidente, un Segretario e un Tesoriere (art. 8). Nomina inoltre i tre Revisori dei Conti (art. 10).
Il CD può istituire, con propria delibera, Commissioni o Comitati, con finalità di istruttorie e proposte, da avanzare al CD stesso, per il perseguimento degli obiettivi e delle finalità della Federazione.
In particolare si considera costituito in permanenza un Comitato Organizzatore Esecutivo del convegno per l’anno in corso.
Di norma, i membri delle commissioni devono essere soci di una delle Associazioni federate.


ART. 7 Il Presidente
Il Presidente del Consiglio Direttivo è anche il Presidente dell’ ASITA, che la rappresenta legalmente di fronte a terzi. Egli:
- sovrintende alla conduzione di tutte le attività della Federazione;
- convoca e presiede il Consiglio Direttivo;
- propone, in collaborazione con il Tesoriere ed il Segretario, al Consigli Direttivo i bilanci preventivi e i conti consuntivi;
- dispone degli Atti Amministrativi e fiscali, ordina i pagamenti e le riscossioni;
- convalida la corretta interpretazione dello Statuto e dell’eventuale regolamento;
- è Direttore responsabile delle pubblicazioni della Federazione, coadiuvato in tali funzioni dal Vicepresidente al quale può delegare incarichi particolari.
In sua assenza tutte le prerogative della Presidenza passano al Vicepresidente o, se necessario, al Consigliere Anziano.
Il Presidente viene eletto dal CD, in apposita seduta, a seguito di esplicita presentazione di candidature. Nel caso in cui, al primo turno di votazioni, nessun candidato raccolga un numero di voti almeno pari alla maggioranza dei componenti il CD, si procede ad un successivo ballottaggio fra i due candidati più votati.


ART. 8 - Il Vicepresidente, il Segretario e il Tesoriere
Il Vicepresidente coadiuva l’operato del Presidente ed ha funzioni di Vicario dello stesso in caso di sua assenza o impedimento. Qualora venga a mancare in maniera permanente l’opera del Presidente, per dimissioni o altro, esso verrà sostituito dal Vicepresidente fino alla scadenza della carica.
Il Segretario assicura l’esecutività operativa delle deliberazioni. Su indicazione del Presidente, provvede all’invio delle convocazioni, alla stesura e alla tempestiva distribuzione ai consiglieri dei verbali delle adunanze del CD.
Il Tesoriere è responsabile tecnico della contabilità della Federazione e, di concerto con il Presidente, predispone i bilanci annuali preventivo e consuntivo da sottoporre al Consiglio Direttivo; provvede alla gestione amministrativa ordinaria della Federazione.
Il CD può affidare l’incarico dell’amministrazione della Federazione a un professionista esterno, stabilendone i compensi e precisandone le mansioni. In tal caso, il Tesoriere avrà funzioni di controllo e coordinamento.


ART. 9 - Il Consiglio Scientifico
Il Consiglio Scientifico (CS) è costituito da due delegati per ogni Associazione. La delega è irrevocabile, salvo casi motivati (rinuncia, gravi impedimenti, reiterate assenze ingiustificate), in cui l’Associazione può segnalare la sostituzione del suo delegato, eccezionalmente, anche nel corso del biennio.
I CS nomina, al suo interno, un Presidente, un Vicepresidente e un Segretario
Il Presidente convoca il CS con le stesse modalità previste, per il CD, all’art. 6.2. Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in caso di assenza o impedimento. Il Segretario coadiuva il Presidente e, in particolare, provvede alla stesura dei verbali e all’invio delle convocazioni.
Le sedute del CS sono valide se risulta presente almeno la metà più uno dei suoi componenti.
Il CS ha il compito di:
- predisporre programmi e promuovere iniziative di carattere scientifico, da proporre al CD per la loro esecuzione;
- promuovere manifestazioni e curare i rapporti con associazioni italiane e straniere aventi comuni interessi. In particolare deve curare l’organizzazione scientifica del convegno annuale congiunto, definendo il tema, indicando le modalità di presentazione dei lavori, proponendo eventuali oratori invitati, italiani o stranieri, stabilendo il programma scientifico dettagliato del convegno, curando la preparazione e la pubblicazione degli atti;
- recepire le indicazioni del CD e attivarsi di conseguenza;
- esaminare e dare eventuale esecuzione alle proposte dei gruppi di lavoro.
A ciascun consigliere spetta un voto e le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità, il voto del Presidente è dirimente. I voti vengono espressi in forma palese.
Il CS può istituire, con propria delibera, gruppi di lavoro e di studio, con finalità istruttorie e di proposte, al CS stesso, di iniziative connesse con l’attività scientifica della Federazione.
I membri delle commissioni e dei gruppi di lavoro e di studio possono anche non essere soci delle Associazioni federate.


ART. 10 - Il Collegio dei Revisori dei conti
I Revisori dei conti sono in numero di due effettivi e un supplente, nominati dal CD fra i soci delle Associazioni federate. Essi esercitano le funzioni previste dalla Legge; in particolare controllano l’andamento amministrativo e finanziario dell’Associazione, vigilano sulla regolare tenuta della contabilità sociale e sulla rispondenza delle scritture contabili, ed esaminano i bilanci.
Riferiscono al CD e, se richiesti, direttamente alle singole Associazioni.


ART. 11 - Il patrimonio
Il patrimonio sociale è costituito da:
eventuale patrimonio mobiliare ed immobiliare di proprietà della Federazione;
contributi, erogazioni e lasciti diversi.


ART. 12 - Il fondo di gestione
Il fondo comune di gestione è costituito:
- dalle quote associative versate dai Soci;
- dai proventi eventuali della sua attività (organizzazione di convegni, mostre, produzione editoriale e simili), se viene svolta direttamente dalla Federazione.
- dalle royalties per le attività di cui in b), se affidate a terzi esterni o a singole Associazioni federate, con piena assunzione da parte dei soggetti affidatari, dei rischi imprenditoriali relativi.
Il fondo di gestione sarà utilizzato per il perseguimento degli scopi statutari della Federazione.


ART. 13 - Fideiussioni e garanzie
La Federazione potrà prestare fideiussioni bancarie garantite, a valere sul proprio patrimonio, a favore di terzi, per il perseguimento degli scopi sociali ed in particolare per la gestione diretta delle attività intraprese.
In caso di affidamento a terzi di attività aventi carattere e rischio imprenditoriali, i competenti Organi della Federazione dovranno richiedere, ai suddetti soggetti, dichiarazione esplicita di presa in carico di ogni rischio imprenditoriale e commerciale, che lasci esente la Federazione e le Associazioni da ogni responsabilità diretta e indiretta verso terzi fornitori.
Nel caso di affidatari rappresentati da singole Associazioni federate o da altre organizzazioni a carattere non commerciale, i competenti Organi della Federazione potranno richiedere idonee fideiussioni bancarie garantite a copertura dei rischi assunti dagli affidatari verso terzi, a proprio nome ma per conto della Federazione. Gli importi da garantire saranno opportunamente valutati e deliberati dal CD.


ART. 14 - Il Bilancio
Il bilancio comprende l’esercizio sociale dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno e deve essere presentato al CD per l’approvazione entro il 31 marzo dell’anno successivo. L’eventuale residuo attivo della gestione sarà a disposizione per iniziative previste nell’oggetto sociale.


V - MODIFICHE DELLO STATUTO, SCIOGLIMENTO
ART. 15 - Modifiche statutarie
Le eventuali modifiche dello Statuto sono deliberate dal CD con il voto favorevole di almeno due terzi (2/3) dei consiglieri che lo compongono.

ART. 16 - Scioglimento della Federazione
Lo scioglimento della Federazione viene deliberata dal CD, con le stesse modalità di cui all’art. 15.
In caso di scioglimento o di liquidazione della Federazione il patrimonio ed il fondo che rimangono disponibili dopo aver soddisfatto tutte le obbligazioni che costituiscono il passivo della Federazione, dovranno essere devoluti secondo le indicazioni del C.D., con finalità compatibili con quella della Federazione.


VI - DISPOSIZIONI FINALI
ART. 17
Per quanto non previsto dal presente Statuto e dall’eventua

 
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